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Regesto

Art. 6 n. 1 in relazione con l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU; ammissibilità di testimoni anonimi, garanzia dei diritti della difesa.
L'ammissibilità dell'impiego di testimoni anonimi non si stabilisce sulla base di criteri formali. Occorre piuttosto esaminare, nell'ambito di una valutazione globale, se la limitazione dei diritti della difesa in seguito a una simile ammissione sia giustificata da interessi degni di protezione e se, in caso affermativo, l'accusato non sia stato privato di un processo equo (consid. 2).
L'impiego di testimoni anonimi è ammissibile in concreto; caso di un singolo autore inusitatamente propenso alla violenza, cui sono rimproverati gravi reati in materia di circolazione stradale e coazione (consid. 4.1 e 4.2).
La restrizione dei diritti della difesa non è stata sufficientemente compensata, poiché né l'accusato né il suo difensore, nemmeno indirettamente, hanno potuto interrogare il testimone (consid. 4.3).