Regesto
Nel caso di reati di evento commessi per negligenza, quando il risultato costitutivo del reato si realizza dopo un lungo intervallo di tempo dall'attività illecita, quale "reato perpetrato" ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OAVI occorre intendere la realizzazione degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi del reato. Per la validità temporale delle disposizioni sull'indennizzo e sulla riparazione morale alle vittime di reati non occorre fondarsi unicamente sul comportamento contrario ai doveri di diligenza, ma decisivo è piuttosto il risultato costitutivo di reato di tale comportamento (consid. 5).