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Regesto

Art. 12b cpv. 1 LPN; art. 9 Cost.; termine d'opposizione e durata della pubblicazione; tutela della buona fede.
Dai lavori preparatori risulta che l'art. 12b cpv. 1 LPN dev'essere interpretato nel senso di vietare termini, rispettivamente di pubblicazione e d'opposizione, cantonali inferiori a venti giorni. Le autoritŕ cantonali devono adattare la legislazione e la prassi cantonali al diritto federale, prevedendo per i predetti termini una durata di almeno venti giorni (consid. 2).
Tutela della buona fede nel caso di cambiamento della giurisprudenza cantonale relativa a un termine di opposizione (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 12b cpv. 1 LPN, art. 9 Cost.