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Regesto

Art. 29a Cost.; art. 56A della legge ginevrina del 22 novembre 1941 sull'organizzazione giudiziaria (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009); art. 4 della legge ginevrina del 12 settembre 1985 sulla procedura amministrativa; art. 30 cpv. 3 della legge ginevrina del 26 ottobre 1957 sulla polizia.
Trasferimento di un funzionario di polizia deciso sulla base dell'art. 30 cpv. 3 della legge ginevrina sulla polizia che impone al funzionario l'obbligo di accettare, entro determinati limiti, un cambiamento di destinazione. Decisione di irricevibilità del Tribunale amministrativo che ha considerato questo trasferimento come un provvedimento interno sprovvisto di carattere disciplinare.
Distinzione tra decisione impugnabile e atto interno. Nel caso di specie, si tratta di un atto che trascende l'organizzazione dei servizi di polizia e che è suscettibile di incidere sulla situazione giuridica del funzionario nella sua qualità di titolare di diritti e obblighi nei confronti dello Stato. La contestazione che ne risulta beneficia della garanzia della via giudiziaria dell'art. 29a Cost. (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 29a Cost.