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Regesto

Art. 2, 23 e 24 LPP; assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza; invalidità parziale.
Se un assicurato esercitante tre attività a tempo parziale con tassi di occupazione del 50, 30 e 20 % è obbligatoriamente assicurato presso tre istituti di previdenza ed è costretto a lasciare una di queste attività perché invalido, la cassa pensione del datore di lavoro con cui si è concluso il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità deve versare una rendita intera d'invalidità calcolata sulla base del salario realizzato nell'attività a tempo parziale abbandonata. Gli altri due istituti di previdenza non sono per contro tenuti a fornire prestazioni (consid. 3 e 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 2, 23 e 24 LPP