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Regesto

Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 3 LPP; persone beneficiarie di prestazioni per i superstiti.
Agli istituti di previdenza è in linea di principio consentito - nei limiti dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione - di definire la cerchia delle persone beneficiarie (quali ad esempio quelle che hanno formato una comunione di vita ininterrotta con l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del suo decesso) in modo più ristretto rispetto alla legge (consid. 3.2).
In caso di comunione di vita è determinante sapere, per quanto concerne l'esigenza supplementare di una convivenza ininterrotta durante almeno i cinque anni immediatamente precedenti il decesso, se i partner avevano la chiara volontà di vivere, circostanze permettendo, in unione domestica indivisa (consid. 3.3).
Interpretazione e applicazione della nozione regolamentare di vita in comunione domestica ininterrotta durante almeno cinque anni (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 3 LPP