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Regesto

Coordinamento tra la procedura cantonale ginevrina di reclamo in materia di spese processuali, emolumenti e indennità (art. 87 cpv. 4 LPA/GE) e la legge sul Tribunale federale.
Ricorso al Tribunale federale contro una sentenza della Corte di giustizia e reclamo parallelo dinanzi a quest'ultima autorità contro l'emolumento stabilito in tale sentenza. Giudizio di merito del Tribunale federale. Emanazione successiva, da parte della Corte di giustizia, della decisione su reclamo e sua impugnazione al Tribunale federale.
La sentenza di merito del Tribunale federale si è sostituita alla sentenza cantonale, anche in punto alle spese, agli emolumenti e alle indennità, di modo che l'autorità precedente non avrebbe dovuto emanare la decisione su reclamo contestata (consid. 3). Per evitare che il Tribunale federale si pronunci prima che l'autorità precedente evada il reclamo, spetta alle parti informare il Tribunale federale dell'inoltro del reclamo e sollecitare la sospensione del procedimento federale fino all'emanazione della decisione su reclamo (consid. 4). Questo metodo di coordinamento si applica in assenza di altre norme di diritto federale che escludano la procedura di reclamo cantonale (consid. 5).