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Regesto

Convenzione germano-svizzera del 2 novembre 1929 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Art. 6. In virtù del diritto federale (art. 81 cp. 3 LEF), è nella procedura di rigetto dell'opposizione che dev'essere deciso se una sentenza tendente al pagamento di una somma in denaro debba essere eseguita in Svizzera (consid. 1).
Art. 2 num. 2. Durata di validità della clausola di prorogazione del foro contenuta in un contratto di diritto civile (consid. 5).
Art. 4 cp. 1: L'obbligo imposto alle parti di farsi patrocinare da un avvocato per la procedura davanti ai tribunali di Stato e ai tribunali germanici superiori non è contrario all'ordine pubblico svizzero (consid. 6 b).
Art. 7 num. 1: l'esemplare di una sentenza germanica emanata in contumacia dev'essere considerato "completo" anche se non contiene nessun motivo (consid. 6 c).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 81 cp, Art. 4 cp

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