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Regesto

Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
1. Quando il debitore non abita nel circondario dell'ufficio davanti al quale è pendente l'esecuzione, questo può eseguire esso medesimo il pignoramento di salario (dopo avere chiarito in via rogatorialei rapporti di fatto) oppure farlo eseguire dall'ufficio del domicilio del debitore. In quest'ultimo caso eventuali reclami per violazione dell'art. 93 LEF devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza preposta all'ufficio rogato.
2. Per determinare il minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia valgono i principi e le regole di calcolo applicati al suo domicilio, qualunque sia il luogo in cui il pignoramento di salario viene eseguito.

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Referenzen

Artikel: Art. 93 LEF