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Regesto

1. Art. 68 num. 1 CP, 247 cpv. 1 e 2 PPF. La possibilit à di perseguire e giudicare più atti punibili di un solo imputato in procedure separate, non deve servire a eludere il diritto materiale.
2. Art. 41 num. 1 cpv. 2 CP. Questa disposizione si riferisce ai crimini e ai delitti in genere, e non solo a reati simili a quelli che vengono giudicati in concreto e per i quali è accordata la sospensione condizionale.
Determinante per la decisione sulla sospensione condizionale della pena è sempre la prevenzione speciale; motivi di prevenzione generale possono soltanto concorrervi. Questo principio vale anche per i casi di guida di un veicolo in stato di ebrietà.