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Regesto

Art. 196 cpv. 1 e 2, 201 cpv. 3 CC; unione dei beni, acquisto di beni in sostituzione, godimento dei beni fungibili della moglie.
1. La sostituzione degli apporti presuppone che i singoli patrimoni dei coniugi siano distinti e ne persegue il mantenimento integrale. Si ha sostituzione di apporto solo quando un bene alienato vien sostituito da uno acquisito di destinazione identica o analoga (consid. 3).
2. Quando, già durante il fidanzamento, la moglie abbia versato al marito del denaro, destinato all'acquisto dopo il matrimonio di determinati beni, questi costituiscono apporti, ma non a titolo di sostituzione, bensi in virtù delle norme generali sulla rappresentanza (consid. 4).