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Regesto

Bancarotta fraudolenta, inosservanza di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (art. 163 n. 1 e 323 CP).
1. Il silenzio del debitore può essere considerato come comportante una diminuzione dell'attivo soltanto ove sia destinato a far credere all'esistenza di una situazione patrimoniale più sfavorevole di quella reale. Chi solo si rifiuta di dare informazioni sulla propria situazione patrimoniale si rende colpevole esclusivamente dell'infrazione punita dall'art. 232 CP (consid. 2).
2. Un danno dei creditori può consistere già in un ritardo o in difficoltà apportati temporaneamente all'esecuzione forzata (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 163 n. 1 e 323 CP, art. 232 CP