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Regesto

Art. 84 OG; rimedi di diritto in caso di perizia in materia penale.
1. Ove il giudice ometta o rifiuti di ordinare l'esame dell'imputato nei casi in cui il diritto penale federale prescrive una perizia, è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione, ciò che esclude la possibilità di proporre ricorso di diritto pubblico (conferma della giurisprudenza, consid. 1a).
2. Ove siano censurate la perizia stessa o le conclusioni che ne ha tratto l'autorità cantonale, oggetto della censura è la valutazione delle prove effettuata da tale autorità. In questo caso non è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione, bensì soltanto quello del ricorso di diritto pubblico (cambiamento della giurisprudenza, consid. 1b).

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Artikel: Art. 84 OG