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Regesto

Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (LPNE).
1. La LPNE conferisce ai nomi, sigle ed emblemi delle organizzazioni intergovernative una protezione più estesa di quella prevista dall'art. 6 ter della Convenzione dell'Unione di Parigi; questo articolo non può essere invocato a favore di un'applicazione restrittiva delle disposizioni della LPNE (consid. 2).
2. L'uso in una ditta del nome o di una sigla di un'organizzazione intergovernativa è vietato anche laddove non dia luogo ad alcun rischio di confusione (consid. 2c).
3. L'art. 5 LPNE può essere invocato soltanto da chi abbia usato personalmente il nome, la sigla o l'emblema di un'organizzazione intergovernativa; una filiale non può giovarsi dell'uso fatto dalla società madre (consid. 3a).
4. Solo l'uso fatto in Svizzera dei nomi, sigle ed emblemi di un'organizzazione intergovernativa può creare diritti acquisiti ai sensi dell'art. 5 LPNE (consid. 3b).
5. Cancellazione di una ditta formata ed iscritta in violazione delle disposizioni della LPNE (consid. 4).