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Regesto

Art. 18 cpv. 1 seconda frase LCIA. Condizioni alle quali può, per ragioni gravi, derogarsi all'obbligo di evacuare le acque di rifiuto nelle canalizzazioni pubbliche.
All'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche devono essere evacuate, in linea di principio, secondo l'art. 18 cpv. 1 prima frase LCIA, nella rete di canalizzazione anche le acque di rifiuto provenienti dall'economia domestica di un'azienda agricola con bestiame. Le deroghe previste nella seconda frase di questa disposizione sono destinate ad evitare casi di rigore eccessivo e casi in cui un allacciamento sarebbe manifestamente controindicato (consid. 2).
Anche laddove, dal punto di vista tecnico, nulla s'opponga ad un'esenzione dall'obbligo di evacuare in tal modo le acque di rifiuto provenienti da un'economia domestica, una deroga può essere autorizzata soltanto se detto obbligo comporterebbe un rigore eccessivo non voluto dal legislatore o se risulterebbe manifestamente contrario allo scopo perseguito. Sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento, può avere rilevanza l'ubicazione del fondo in questione nella zona edificabile o nella zona agricola (consid. 4).
Assenza, nella fattispecie, di circostanze particolari, suscettibili di consentire una deroga alla regola generale (consid. 5).