Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 19 cpv. 1 lett. c LPF.
Vendita di una particella di un podere agricolo; determinazione della vitalità dell'azienda agricola.
La vitalità di un'azienda agricola, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LPF, è una nozione obiettiva. Il reddito minimo necessario perché un podere agricolo possa essere considerato idoneo a servire come centro dell'esistenza di una famiglia contadina e come base dell'esercizio di un'azienda agricola si determina in funzione del reddito annuo medio, tenuto conto di un indebitamento normale e non dei debiti gravanti effettivamente il podere (conferma della giurisprudenza).