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Regesto

Art. 4 Cost., arbitrio.
Ove, in assenza di una disciplina cantonale espressa, l'autorità applica le norme risultanti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per determinare il momento in cui decorre il termine ricorsuale in caso di notificazione a mezzo lettera raccomandata, la decisione cantonale è esaminata nella procedura relativa al ricorso di diritto pubblico solamente sotto il profilo dell'arbitrio (consid. 3a).
Art. 4 Cost., diritto alla protezione della buona fede Termine ricorsuale.
Se l'autorità notifica di nuovo una decisione contenente un'indicazione, priva di riserve, del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine che ha cominciato a correre in seguito ad una prima notificazione infruttuosa, il termine ricorsuale è computato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.