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Regesto

Art. 17 cpv. 1 OG; pubblicitŕ delle deliberazioni e votazioni della Corte di cassazione penale.
Le deliberazioni e le votazioni della Corte di cassazione penale del Tribunale federale non sono pubbliche nelle procedure relative a ricorsi per cassazione o a ricorsi di diritto amministrativo in materia di esecuzione delle pene. Esse sono, per converso, pubbliche nelle procedure relative a ricorsi di diritto amministrativo concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale, come pure nelle procedure relative a ricorsi di diritto pubblico connessi a ricorsi per cassazione, in quanto abbiano per oggetto questioni di principio nell'ambito del diritto costituzionale o procedurale, se suscettibili di essere giudicate senza riferimento al ricorso per cassazione.

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Artikel: Art. 17 cpv. 1 OG