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Regesto a

Art. 97 e 132 OG: Estensione della procedura; fatti determinanti.
In via eccezionale il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale, considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti, segnatamente del loro diritto di essere sentiti (consid. 2.1).

Regesto b

Art. 97 e 106 cpv. 1 in relazione con l'art. 123 OG: Effetto devolutivo del ricorso di diritto amministrativo.
Se l'autorità di ricorso ha proceduto ad una estensione (qui: temporale) dell'oggetto della lite nell'ambito della procedura giudiziaria amministrativa di prima istanza, l'effetto devolutivo, in caso di successivo ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, si estende ugualmente a questo oggetto (consid. 4.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 97 e 132 OG, art. 123 OG