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Regesto

Art. 49 cpv. 1 e 2 LPGA; art. 5 cpv. 1 lett. a, b e c, art. 25 cpv. 2 PA; art. 5 cpv. 2, art. 9 cpv. 1 LAVS: Appartenenza a una cassa; affiliazione a una cassa in qualità di lavoratore indipendente.
Una decisione di rifiuto di affiliazione di una persona assicurata a titolo di lavoratrice indipendente e d'iscrizione al registro è di natura formatrice. La competente cassa di compensazione deve pertanto rendere una decisione e, se del caso, una decisione su opposizione suscettibile di essere impugnata per via di opposizione, rispettivamente per via di ricorso. Tali decisioni devono di principio ugualmente essere notificate, nella misura in cui sono noti, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi della contabilità o del pagamento dei contributi (cambiamento di giurisprudenza). (consid. 2.4 e 2.5)

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Referenzen

Artikel: Art. 49 cpv. 1 e 2 LPGA, art. 25 cpv. 2 PA, art. 5 cpv. 2, art. 9 cpv. 1 LAVS