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Regesto

Effetto indiretto del divieto di utilizzare prove illecite.
Le informazioni ottenute grazie a una sorveglianza telefonica non approvata sono assolutamente inutilizzabili. Ciò vale anche nel caso di una sorveglianza telefonica eseguita all'estero senza le necessarie autorizzazioni secondo il relativo diritto (consid. 3.1).
Non sussiste alcun effetto indiretto del divieto di utilizzare prove illecite secondo la DTF 133 IV 329 consid. 4.5 e l'art. 141 cpv. 4 CPP qualora, sulla base di un corso ipotetico delle indagini, la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale. Sono determinanti le circostanze concrete del singolo caso. La semplice possibilità teorica di ottenere la prova in modo lecito non è sufficiente (consid. 3.3.3).
A un valico di confine occupato dalla dogana svizzera, la probabilità che il conducente di un veicolo sia interpellato sulla merce da sdoganare e invitato a esibire i suoi documenti può essere considerata elevata. Se il conducente si comporta in modo vistosamente nervoso, è evidente che le autorità doganali si insospettiscano, lo sottopongano a ulteriori controlli e rinvengano così la droga celata nel veicolo (consid. 3.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 133 IV 329

Artikel: art. 141 cpv. 4 CPP