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Regesto

Art. 38a cpv. 2 LPT; art. 52a cpv. 2 lett. c OPT. Superficie totale delle zone edificabili per Cantone; nuovi azzonamenti; diritto transitorio.
Fino all'adattamento del piano direttore cantonale ai sensi delle disposizioni della LPT entrate in vigore il 1° maggio 2014, l'art. 38a cpv. 2 LPT prevede che la superficie complessiva delle zone edificabili del Cantone non può essere aumentata. Secondo i lavori preparatori, gli azzonamenti e i dezonamenti che potrebbero essere realizzati in questo periodo devono di principio essere eseguiti contemporaneamente (consid. 2.1).
È conforme al principio della proporzionalità prevedere delle eccezioni in caso di comprovata urgenza per un progetto importante: in tal caso, occorre dezonare delle superfici equivalenti all'azzonamento, ma, dandosene i presupposti, in modo leggermente differito. La questione della legalità dell'art. 52a cpv. 2 lett. c OPT, dubbia in mancanza di criteri relativi all'importanza e all'interesse del progetto, è stata lasciata indecisa (consid. 2.2).
Lo sviluppo di un'impresa agroalimentare che creerebbe 450 impieghi non soddisfa la condizione dell'urgenza, segnatamente in relazione alla moratoria di cinque anni. Il piano parziale di utilizzazione, che azzona delle nuove superfici nella zona edificabile senza un dezonamento compensatorio, deve quindi essere annullato. La problematica della mancata compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture è stata lasciata indecisa (consid. 3).

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Artikel: Art. 38a cpv. 2 LPT