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Regesto

Realizzazione degli oggetti pignorati in un'esecuzione promossa durante la moratoria. Art. 297 cp. 2, 308, 316 a, 316 g, 316 t LEF.
1. Gli oggetti pignorati in un'esecuzione promossa durante la moratoria conformemente all'art. 297 cp. 2 LEF possono essere realizzati anche dopo l'omologazione del concordato, sia nel caso di concordato ordinario, sia nel caso di concordato per abbandono di attivo (consid. 1).
2. Se una decisione su reclamo passata in forza di cosa giudicata ha dichiarato privilegiato un credito a norma dell'art. 297 cp. 2 LEF, un ricorso diretto contro un'altra decisione non puň di nuovo porre in discussione tale punto (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 297 cp