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Regesto

Sequestro. Art. 271 e segg. LEF.
1. Il sequestro può colpire soltanto beni che, secondo il creditore, appartengono al debitore. Se questi pretende che un terzo ne è proprietario o che un terzo ne rivendica la proprietà, l'ufficio promuoverà una procedura di rivendicazione (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
2. Il sequestro decretato preliminarmente dal giudice penale non impedisce l'esecuzione del sequestro fondato sugli art. 271 e segg. LEF; tuttavia lo scavalca in caso di conflitto (consid. 3).
3. Le parti possono presentare reclamo non contro il decreto di sequestro medesimo, ma contro l'esecuzione di tale decreto, quand'esso non conterrebbe le indicazioni prescritte nell'art. 274 LEF (consid. 1 e 4).
4. Requisiti inerenti all'enunciazione del credito (art. 274 num. 2 LEF) e della causa del sequestro (art. 274 num. 3 e 271 LEF) (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 274 LEF