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Regesto

Procedura penale cantonale; obbligo di farsi assistere da un difensore; pubblicità dei dibattimenti.
Il § 33 cpv. 3 num. 1 CPP lucernese, secondo cui l'accusato, nelle cause criminali davanti al tribunale criminale e al tribunale superiore, dev'essere assistito da un difensore, scelto o designato d'ufficio,
- non viola la libertà personale (consid. I 1 e 2);
- è compatibile con il § 20 cpv. 1 della costituzione lucernese, secondo cui ogni cittadino è libero di difendere personalmente la propria causa (consid. I 3).
Non è arbitrario ammettere che, dal principio della pubblicità dei dibattimenti (§ 168 CPP lucernese) non si può dedurre alcun diritto del pubblico di procedere a una presa di immagini o a una registrazione sonora (consid. II).

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Referenzen

Artikel: § 168 CPP