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Regesto

Diritto di voto. Elezione al Consiglio degli Stati nel cantone di Basilea-Città. Obblighi dell'autorità in materia d'informazione e segretezza del voto.
1. Il fatto che un ricorso in materia elettorale sia stato deciso dal Consiglio di Stato, anzichè dal Gran Consiglio, non vale a fondare la competenza del Tribunale amministrativo quale autorità di ricorso (consid. 1).
2. Indicazione inesatta del rimedio giuridico quale caso d'impedimento senza propria colpa, ai sensi dell'art. 35 OG (consid. 4).
3. Estensione del dovere dell'autorità d'informare l'elettorato sulle candidature presentate (consid. 9).
4. Violazione della segretezza del voto dovuta a locali predisposti in modo inadeguato (consid. 10 a e b).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 35 OG

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