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Regesto

Certificato ereditario quale documento giustificativo da produrre per l'iscrizione della proprietà a registro fondiario. Art. 18 e segg. RRF.
1. Requisiti. L'ufficiale del registro fondiario non è legittimato, a meno di errori manifesti, ad esaminare il fondamento materiale del certificato. Egli deve rifiutare la richiesta d'iscrizione che non soddisfi alle condizioni poste dagli art. 11-23 RRF (consid. 2).
2. L'art. 21 cpv. 1 num. 3 lett. a della legge cantonale ticinese sul registro fondiario, il quale esige che il certificato ereditario menzioni sempre gli eventuali eredi necessari, va oltre quanto è richiesto dal diritto federale; tale esigenza è giustificata solo se non esiste un'istituzione di erede universale (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 11-23 RRF