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Regesto

Imposta per la difesa nazionale; tassazione intermedia, art. 96 DIN.
1. Nel caso di cessazione di un'attività lucrativa non sostituita da altra, è irrilevante, per determinare se si tratti o no di reddito di cui debba essere tenuto conto ai sensi dell'art. 96 DIN, che l'attività in questione fosse svolta a titolo principale o accessorio. (consid. 2a).
2. Nel decidere su una domanda di tassazione intermedia va tenuto conto della cessazione di un'attività quale membro di determinati consigli d'amministrazione, non sostituita da altra e retribuita con tantièmes (consid. 2a).
3. Normalmente il mutamento di professione rilevante per la tassazione intermedia deve implicare una modifica quantitativa considerevole del reddito; nel caso di mutamento radicale d'attività (per es.: passaggio da attività dipendente ad attività indipendente), è tuttavia sufficiente qualsiasi variazione quantitativa del reddito, suscettibile di modificare l'importo dell'imposta dovuta (consid. 2b).
4. Necessità di una modifica considerevole del reddito nel caso di cessazione di attività, non sostituita da altra? Questione lasciata indecisa (consid. 2c).