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Regesto

Conclusioni delle parti quali vincolo per il Tribunale federale; ammissibilità di nuove conclusioni (art. 114 cpv. 1 OG); riserve d'ammortamento ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. c DIN.
1. Secondo l'art. 114 cpv. 1 OG, il Tribunale federale può, in materia di contribuzioni pubbliche, correggere una decisione dell'autorità inferiore, senza essere vincolata dalle conclusioni delle parti. Esso effettua tuttavia tale correzione soltanto laddove la stehst abbia un'importanza considerevole e la decisione impugnata sia manifestamente errata. Il contribuente non può, per converso, dedurre dall'art. 114 cpv. 1 OG il diritto di ottenere che il Tribunale federale esamini, in materia di contribuzioni pubbliche, nuove conclusioni, ossia conclusioni non presentate dal contribuente dinnanzi all'istanza precedente (consid. 1; precisazione della giurisprudenza).
2. Ammissibilità di una riserva d'ammortamento per un credito in dollari, in ragione di una paventata diminuzione del corso del cambio di tale valuta (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 114 cpv. 1 OG