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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; prescrizione di un credito per espropriazione materiale.
1. Per stabilire quando cominci a correre il termine di prescrizione di un credito per indennità da espropriazione materiale non è, in caso di silenzio della legge, determinante il momento in cui l'interessato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della restrizione della proprietà e dell'esistenza di un'eventuale espropriazione materiale da essa risultante. Il termine di prescrizione di dieci anni comincia a correre, in linea di principio, dal momento dell'entrata in vigore della restrizione della proprietà (consid. 3a/aa).
2. In diritto pubblico va tenuto conto d'ufficio di un'interruzione del termine di prescrizione che abbia luogo a favore del cittadino? (Questione lasciata indecisa - consid. 3a/bb).
3. Neppure il principio della buona fede (art. 4 Cost.) può nel caso concreto incidere sul fatto che la pretesa d'indennità per espropriazione materiale era prescritta nel momento in cui è stata fatta valere (consid. 3a/cc).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 4 Cost.