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Regesto

Art. 84 cpv. 2 OG; art. 88 OG; legittimazione di una cassa malati organizzata secondo il diritto privato e riconosciuta dalla Confederazione a proporre ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale concernente l'obbligo assicurativo stabilito da un Comune.
1. Sussiste, in luogo del ricorso di diritto pubblico, un altro rimedio di diritto federale con cui una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione può, nell'assicurazione obbligatoria della cura medica e dei medicamenti, opporsi alla determinazione da parte di autorità comunali o cantonali dei premi a carico dei suoi membri e dei contributi destinati a ridurre tali premi? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
2. Neppure se è organizzata secondo il diritto privato una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione è legittimata a proporre ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale concernente la determinazione dei premi a carico dei suoi membri e dei contributi destinati a ridurre tali premi nell'assicurazione obbligatoria della cura medica e dei medicamenti (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 84 cpv. 2 OG, art. 88 OG