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Regesto

Rendita della moglie divorziata; art. 151 cpv. 1 CC.
Per determinare una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento della moglie divorziata, non devono essere considerate soltanto le aspettative da essa perdute in seguito al divorzio e che hanno avuto per effetto d'aumentare il suo pregiudizio. Va, in linea di principio, tenuto conto anche del fatto che la prestazione del marito per il mantenimento coniugale si sarebbe trovata, in caso di continuazione del matrimonio, ad essere considerevolmente diminuita in virtù di una successiva eredità spettante alla moglie. Tuttavia - a condizione che i relativi beni le siano effettivamente devoluti - il reddito patrimoniale che la moglie può attendersene non può essere imputato integralmente sulla sua rendita successiva.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 151 cpv. 1 CC

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