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Regesto

Art. 43 cpv. 1 OG. Eccezione di litispendenza. Ammissibilità del ricorso per riforma. Cognizione del Tribunale federale. Convalida di sequestro.
Ammissibilità del ricorso per riforma contro una decisione cantonale che statuisce sulla litispendenza di una causa promossa anche dinanzi a un tribunale straniero, prescindendo dall'accoglimento o dal rigetto dell'eccezione (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 2a). Libero esame dell'identità delle pretese (consid. 2a, c). Ove s'ignori se il procedimento pendente all'estero si concluderà con un giudizio di merito suscettibile di esecuzione in Svizzera, il giudice svizzero deve effettuare una ponderazione tra il rischio di sentenze contraddittorie, da un lato, e il rischio che sia leso il diritto alla tutela giuridica, dall'altro. Libero esame del risultato di questa ponderazione. Applicazione nel caso di convalida di sequestro (consid. 2b, c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 43 cpv. 1 OG