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Regesto

Art. 4 e 58 Cost., art. 2 Disp. trans. Cost., art. 5 n. 4 CEDU; modifiche legislative, nel cantone Zurigo, relative alla privazione della libertà a scopo d'assistenza; controllo astratto delle norme.
Il § 5a del codice di procedura civile zurighese (CPC), secondo cui il giudice del foro in cui si trova lo stabilimento è competente per trattare una domanda tendente al controllo giudiziario della privazione della libertà a scopo d'assistenza, non viola l'art. 2 Disp. trans. Cost., né gli art. 58 e 4 Cost. (consid. 2b/aa-cc).
Non è contrario al diritto federale la regolamentazione del diritto cantonale che ammette la ricevibilità di un appello anche contro la pronunzia del giudice unico che accoglie la domanda di rilascio (consid. 2c/aa).
Il § 203e cpv. 2 n. 4 CPC zurighese, che definisce la cerchia delle parti in maniera più restrittiva che il diritto federale, viola l'art. 2 Disp. trans Cost. (consid. 2c/bb).
La procedura di appello del diritto zurighese è conforme all'art. 397f cpv. 1 CC e all'art. 5 n. 4 CEDU (consid. 2d).

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