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Regesto

Art. 13 cpv. 3 LADI; art. 12 cpv. 1 e 2 OADI: Periodo di contribuzione di un assicurato pensionato anticipatamente.
Laddove un lavoratore disdica il rapporto di lavoro a un'età a partire dalla quale il regolamento dell'istituto di previdenza gli consente di chiedere il pensionamento anticipato, non si applica l'eccezione prevista dall'art. 12 cpv. 2 OADI, bensì la disciplina stabilita dall'art. 12 cpv. 1 OADI, secondo cui può essere tenuto conto soltanto dell'attività soggetta a contribuzione esercitata dopo il pensionamento anticipato.
Lo stesso vale quando si tratti di persona licenziata dal datore di lavoro per un motivo diverso da quelli menzionati nell'art. 12 cpv. 2 lett. a OADI.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 13 cpv. 3 LADI, art. 12 cpv. 1 e 2 OADI, art. 12 cpv. 2 OADI, art. 12 cpv. 1 OADI mehr...