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Regesto

Art. 1, 7 e 17 cpv. 2 LDDS; art. 8 CEDU; art. 13 cpv. 1, art. 8 cpv. 1 e 2, nonché art. 191 Cost.; art. 3 Allegato I ALC; art. 3 cpv. 1bis OLS; ricongiungimento dei familiari stranieri di un cittadino svizzero dopo l'entrata in vigore dell'Accordo con la CE in materia di libera circolazione delle persone.
Il figlio minorenne di nazionalità straniera di un cittadino svizzero dispone di principio di un diritto al ricongiungimento familiare in base agli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1.2). Ricongiungimento a posteriori negato in caso di genitori separati, per mancanza di un cambiamento rilevante delle condizioni di affidamento della prole (consid. 2).
La regolamentazione in materia di ricongiungimento familiare prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 3) è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente alla CE (consid. 4).
Possibilità di adattare i diritti dei cittadini svizzeri in materia di ricongiungimento familiare alla regolamentazione più liberale prevista dall'Accordo in materia di libera circolazione delle persone sulla base del principio di uguaglianza, rispettivamente del divieto di discriminazione? Secondo l'art. 191 Cost., il Tribunale federale è legato alle disposizioni legali applicabili (art. 7 e 17 cpv. 2 LDDS), a prescindere dalle disparità di trattamento che potrebbero derivare per i familiari di un cittadino svizzero, che non sono originari né di un paese della CE, né di un paese dell'AELS. Possibilità di rimediare ad una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (art. 3 cpv. 1bis OLS; consid. 5).

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