Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 8, 20 e Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 4 n. 1 lett. c, art. 6, art. 7 n. 2 lett. c, art. 45 segg. e Allegato III regolamento n. 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria.
Con l'entrata in vigore dell'ALC la rendita AVS non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (consid. 6). L'indennità forfetaria non costituisce di per sé una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una modalità di pagamento della stessa; può pertanto rimanere aperta la questione relativa all'applicabilità, per la Svizzera, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (consid. 7).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 153a LAVS