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Regesto

Art. 10 cpv. 2 lett. a e art. 21 cpv. 1 LPC; limitazione delle spese prese in considerazione a seguito del soggiorno in un istituto (fuori cantone).
Applicabilità, per il calcolo delle spese riconosciute, della tassa giornaliera massima prevista dal cantone di domicilio (in casu: il Ticino) a una assicurata degente presso una casa di cura specializzata in un altro cantone (in casu: Zurigo) che prevede un importo computabile più elevato (consid. 5.6).
L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non osta a che un cantone limiti la tassa di soggiorno computabile in modo tale da preservare di norma dal ricorso all'assistenza sociale solo quei pensionati che vengono assistiti presso una struttura da lui stesso riconosciuta (consid. 5.7).

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Referenzen

Artikel: Art. 10 cpv. 2 lett. a e art. 21 cpv. 1 LPC