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Regesto

Marche di fabbrica e di commercio. Concorrenza sleale. Onere della prova.
1. L'art. 45 lett. a OG si applica pure quando, congiuntamente con una pretesa ai sensi di questa disposizione, si fa valere in giudizio una pretesa della stessa natura e connessa, ma la cui causa è un atto di concorrenza sleale (consid. I, 1).
2. L'attore può invocare cumulativamente la violazione della marca e la concorrenza sleale (consid. I, 2).
3. L'art. 24 lett. a LMF mira a garantire il titolare della marca dagli atti propri a indurre il pubblico in errore sulla provenienza della merce. L'esistenza di un pericolo d'errore pone una questione di diritto (consid. II, 1). 4. Quando c'è pericolo d'errore e come lo si giudica? (consid. II, 1).
5. Pericolo d'errore escluso nel caso di due imballaggi di sigarette; importanza del colore e della parola "super" (consid. II, 2).
6. Diritto, dedotto dall'art. 8 CC, di addurre la prova dei fatti allegati; apprezzamento anticipato delle prove offerte (consid. II, 3).
7. L'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS non esclude l'utilizzazione dei risultati degli sforzi e del lavoro altrui (consid. III, 1).
8. In quale misura l'assenza di un pericolo di confusione delle marche esclude la concorrenza sleale? (consid. III, 2).
9. In materia di concorrenza sleale, in quale misura si deve tener conto dell'intenzione di imitare? (consid. III, 3).
10. L'"imitazione sistematica" può essere invocata nel diritto svizzero? Questione lasciata indecisa (consid. III, 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 45 lett. a OG, art. 24 lett. a LMF, art. 8 CC