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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Privation de liberté pas prévue par le droit suisse.
La décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté n'aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure thérapeutique institutionnelle était intervenu avant l'écoulement de la durée maximale de cinq ans prévu par l'art. 59 al. 4 CP. En droit pénal suisse, ce type de détention ne repose sur aucune base légale et il n'y a pas de jurisprudence constante à ce sujet. Au vu de la gravité de l'ingérence dans la liberté personnelle du requérant et de la nécessité d'une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l'application par analogie ou par renvoi d'une disposition matérielle ne saurait être tolérée. La Cour relève que le législateur suisse s'emploie à combler cette lacune législative et que des travaux sont en cours. Elle conclut que la législation fédérale ne satisfait pas au critère d'une "loi" aux fins de l'art. 5 par. 1 CEDH et que la détention subie par l'intéressé n'était pas conforme à la Convention (ch. 38-58).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2019)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); mantenimento in detenzione per motivi di sicurezza durante la procedura di adozione di una nuova decisione al termine di una misura terapeutica stazionaria.

Il ricorrente riteneva di essere stato oggetto di una detenzione per motivi di sicurezza in condizioni non previste dal diritto svizzero. La misura è stata ordinata in base alle disposizioni del Codice di procedura penale relative alla carcerazione preventiva Tali disposizioni sono state applicate per analogia in attesa che il tribunale decidesse sulla richiesta di prolungare la misura terapeutica stazionaria disposta nei confronti del ricorrente cinque anni prima e ormai giunta al termine della durata massima. La Corte ha osservato che la decisione di disporre la carcerazione per motivi di sicurezza non sarebbe stata necessaria se la sentenza che prolungava la misura stazionaria fosse stata emanata per tempo. Secondo i giudici di Strasburgo, è incontestato che nel diritto penale svizzero questo tipo di carcerazione non poggia su alcuna base legale esplicita e che a tale riguardo non vi è neppure una giurisprudenza costante interna. La Corte ha inoltre considerato che, vista la gravità dell'ingerenza nella libertà personale del ricorrente e la necessità di un'interpretazione rigorosa dei requisiti relativi a una carcerazione regolare, l'applicazione per analogia o rinviando a una disposizione materiale non è ammissibile. Ha concluso che la legislazione federale non soddisfa il criterio di una «legge» ai fini dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU e che la carcerazione inflitta al ricorrente per motivi di sicurezza durante la procedura di adozione di una nuova decisione non era conforme a questa disposizione. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 (unanimità). Il 24 febbraio 2020 Consiglio federale ha depositato un'istanza di rinvio alla Grande Camera.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 1 CEDH, art. 59 al. 4 CP