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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

  SUISSE: Art. 5 par. 5 CEDH. Refus d'indemniser le requérant pour la détention provisoire qu'il a subie.

  Au vu du risque de fuite, la Cour admet que des mesures alternatives à la privation de liberté n'auraient pas permis de garantir la comparution du requérant. Elle considère que le maintien de l'intéressé en détention pendant la période litigieuse était proportionné au but visé. La Cour conclut que la détention provisoire du requérant n'était pas contraire aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH. En l'absence de violation de cette disposition, le requérant n'a pas droit à réparation au sens du paragraphe 5 (ch. 32-47).
   Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2020)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); nessun risarcimento per carcerazione preventiva.

La causa riguarda un ricorrente che, dopo essere stato arrestato poiché sospettato di aver violato la legislazione federale sugli stupefacenti, appellandosi all'articolo 5 paragrafo 5 CEDU ha contestato alle autorità svizzere di non avergli concesso un risarcimento finanziario per la sua carcerazione preventiva quando, a suo avviso, tale privazione della libertà non era più giustificata poiché aveva accettato la procedura abbreviata. Il ricorrente sostiene che da quel momento sarebbe stato possibile proseguire il procedimento dinanzi al tribunale distrettuale in sua assenza ed era chiaro che avrebbe ricevuto una pena con la condizionale. Tutte le autorità nazionali hanno ritenuto che la carcerazione preventiva del ricorrente durante il periodo contestato non fosse né illegittima né sproporzionata e che il ricorrente non avesse pertanto diritto a un risarcimento.

La Corte ha stabilito che la descrizione dettagliata da parte del giudice dei motivi plausibili per sospettare che il ricorrente avesse commesso un reato e temere che potesse fuggire non lascia adito a critiche. Insieme al Governo, la Corte ha inoltre rilevato che l'accettazione della procedura abbreviata è solo uno degli elementi da tenere in considerazione quando si valuta se mantenere o meno la carcerazione preventiva. La Corte ha constatato che, secondo il Codice di procedura penale e la giurisprudenza del Tribunale federale, nella procedura abbreviata è essenziale che l'imputato si presenti all'udienza di primo grado per confermare le sue ammissioni. Secondo la Corte si tratta di una procedura indispensabile, a maggior ragione in situazioni come quella del ricorrente, in cui quest'ultimo ha ritirato la propria confessione poco dopo aver accettato l'atto di accusa, per poi tornare sui propri passi. Ha inoltre osservato che tali considerazioni si applicano anche al controllo delle sanzioni proposte dal pubblico ministero. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il semplice fatto che l'atto di accusa prevedesse una pena detentiva di un anno con la condizionale non consentiva di affermare con certezza che quella sarebbe stata la pena definitiva. Secondo la Corte, la sanzione proposta dal pubblico ministero nell'atto di accusa non poteva costituire in questo caso un fattore di per sé decisivo per giustificare il rilascio del ricorrente. In considerazione del rischio di fuga constatato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, la Corte ha riconosciuto che misure diverse dalla privazione della libertà non avrebbero garantito la comparizione del richiedente dinanzi al giudice. Ha pertanto stabilito che la carcerazione preventiva del ricorrente durante il periodo in questione fosse proporzionata allo scopo perseguito. Ricorso ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 5 CEDU irricevibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 5 CEDH, art. 5 par. 1 CEDH