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Regesto

Art. 62 cpv. 2, 67 CO; art. 672 CC; prescrizione.
1. Lavori di costruzione eseguiti da un conduttore senza previo accordo tra le parti circa l'onere delle spese; pretese del conduttore che ha agito presumendo che il rapporto di locazione sarebbe stato di lunga durata (consid. 1, 2).
2. Se, contrariamente a quanto presunto dal conduttore, la locazione prende fine prematuramente, il termine di prescrizione del diritto al rimborso delle spese comincia a correre soltanto al momento dello scioglimento del rapporto locativo (consid. 3).
3. Tale momento č altresě determinante, ai sensi dell'art. 64 CO, per il calcolo dell'arricchimento (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 62 cpv. 2, 67 CO, art. 672 CC, art. 64 CO