Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 33ter e 38 cpv. 3 LAVS, art. 52 OAVS, lett. b cpv. 1-3 disposizioni transitorie della 9a revisione dell'AVS.
- La nuova regolamentazione sulla graduazione delle rendite in vigore dal 1o gennaio 1979 è conforme al diritto federale (consid. 3b).
- Essa è anche applicabile nei casi in cui, al momento della sua entrata in vigore, già esisteva il diritto a rendita; le disposizioni transitorie della 9a revisione dell'AVS costituiscono a detto riguardo una base legale sufficiente (consid. 3c e 4).
- La veste di avente diritto a rendita secondo la regolamentazione anteriore non comporta nessun diritto acquisito da garantire nell'ambito delle nuove regole sulla graduazione delle rendite (consid. 5).
- Non è in contraddizione con l'art. 34quater cpv. 2 5a frase Cost. e con l'art. 33ter LAVS il fatto che, per causa della diminuzione di una rendita in applicazione della nuova regolamentazione, al momento dell'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei salari e dei prezzi al 1o gennaio 1980, non sia intervenuto aumento della rendita (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 33ter e 38 cpv. 3 LAVS, art. 52 OAVS, art. 34quater cpv. 2 5

Navigation

Neue Suche