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Regesto

Autonomia comunale; §§ 5 e 104 cost. AG.
1. In virtù della costituzione del cantone di Argovia, i comuni regolano in modo autonomo i compiti d'importanza locale, nella misura in cui questi non entrino nella competenza di altri enti (consid. 4).
2. Il diritto federale emanato in conformità alle norme sulla competenza può sia limitare l'autonomia del cantone in materia d'organizzazione, che determinare la situazione giuridica del comune (consid. 4, 5d).
Autorizzazione eccezionale per costruzioni fuori delle zone edificabili; cave di ghiaia.
1. L'estrazione di ghiaia e di altro materiale sul territorio di un comune rappresenta un'attività d'importanza locale considerevole; ove si tratti di creare zone destinate a cave di ghiaia, il potere di decisione spetta quindi al comune, salvo che il diritto cantonale l'attribuisca al cantone (consid. 5b).
2. In assenza di una zona destinata a tale fine, l'esercizio di una cava di ghiaia può essere autorizzato come impianto situato fuori delle zone edificabili soltanto con l'accordo dell'autorità cantonale competente (§ 152 cpv. 3 della legge edilizia e § 32a seg. della relativa ordinanza) (consid. 5c). Tale disciplina cantonale è conforme alle norme di diritto federale contenute negli art. 24 e 25 LPT e 32 LCIA (consid. 5d).
3. Le condizioni e gli oneri a cui è subordinata l'approvazione dell'autorità cantonale sono pertanto vincolanti per i comuni; a questi non è consentito derogarvi, dato che non godono al riguardo d'alcuna autonomia (consid. 5d, 6).

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Referenzen

Artikel: §§ 5 e 104 cost., art. 24 e 25 LPT