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Regesto

Art. 9 e 55 LPA, 12 LPN; legittimazione delle associazioni d'importanza nazionale a proporre ricorso di diritto amministrativo; obbligo di procedere ad un esame dell'impatto sull'ambiente.
1. È consentito alle organizzazioni di protezione dell'ambiente di far valere con ricorso di diritto amministrativo che la loro legittimazione ricorsuale risultante dall'art. 55 LPA e dall'art. 12 LPN è stata negata a torto dalle autorità inferiori (consid. 1 e 2).
2. Un insediamento di 150 chalets di vacanza dotato d'infrastrutture alberghiere e di servizi non è soggetto ad esame dell'impatto. Un'organizzazione nazionale di protezione dell'ambiente non può quindi impugnare con ricorso di diritto amministrativo, fondandosi sull'art. 55 LPA, l'autorizzazione rilasciata per tale complesso (consid. 3).
3. Ove una licenza edilizia cantonale possa essere impugnata solo con ricorso di diritto pubblico, un'associazione d'importanza nazionale non può prevalersi della legittimazione ricorsuale stabilita nell'art. 12 LPN (consid. 4a).
4. Sono inammissibili censure di natura sostanziale contro un piano di quartiere passato in giudicato, sollevate nella successiva procedura diretta al rilascio della licenza edilizia (consid. 4c).

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Referenzen

Artikel: art. 12 LPN