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Regesto

Art. 12 cpv. 2 e 5 LAMI, art. 21 cpv. 1 e 2 O III: cambiamento di sesso.
- Accertata la necessità di un intervento chirurgico ai fini del trattamento di un vero transessuale, le casse malati devono assumere, a titolo di prestazioni obbligatorie, non soltanto le spese mediche relative all'ablazione di organi genitali esistenti (DTF 114 V 153 e 162), ma anche gli atti di chirurgia plastica e di ricostruzione tendenti a munire la persona in causa di nuovi organi genitali (cambiamento di giurisprudenza; consid. 5).
- Dati i presupposti giustificanti l'intervento chirurgico, anche le operazioni completive destinate alla modificazione di caratteri sessuali secondari rientrano nelle prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati ove esista una chiara indicazione medica e sia rispettato il principio dell'economicità del trattamento (art. 23 LAMI; consid. 6).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 114 V 153

Artikel: Art. 12 cpv. 2 e 5 LAMI, art. 23 LAMI