Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 116 lett. a OG; art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 10 della legge sulle garanzie; art. 13 della legge sull'organizzazione delle poste; art. 17 della legge tributaria del Comune di Davos del 25 giugno 1989; esenzione fiscale della Posta in materia di diritti di mutazione.
Dopo la revisione dell'art. 116 OG (nel tenore del 4 ottobre 1991), l'azione di diritto amministrativo non è più data per far valere che un'imposta cantonale è contraria al diritto federale. L'imposizione dei diritti di mutazione essendo fondata sul diritto cantonale, è aperta unicamente la via del ricorso di diritto pubblico per censurare una violazione della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.) (consid. 2).
La Posta svizzera, quale istituto pubblico indipendente in concorrenza con delle imprese private in determinati ambiti, può beneficiare dell'esenzione fiscale (consid. 3)?
L'art. 10 della legge sulle garanzie non permette in ogni caso di esonerare dal pagamento dei diritti di mutazione un istituto della Confederazione, il quale ha accettato che gli stessi fossero posti a suo carico (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 49 cpv. 1 Cost., Art. 116 lett. a OG, art. 116 OG

Navigation

Neue Suche