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Regesto

Art. 38 cpv. 2 LBVM; assistenza amministrativa chiesta dalla "Commission française des opérations de bourse" (COB); esigenza di confidenzialità; pubblicità dell'inchiesta amministrativa (in Francia e negli Stati Uniti); principio della proporzionalità.
L'assistenza amministrativa non può essere rifiutata per il solo motivo che la COB ha la possibilità, al termine di una procedura in contraddittorio, di pubblicare sul suo sito Internet una decisione di condanna a una sanzione pecuniaria pronunciata nei confronti di una persona, di cui è stato legalmente stabilito che ha violato la regolamentazione sui mercati finanziari.
Per contro, l'assistenza amministrativa è esclusa se, in virtù del diritto dello Stato richiedente, i dati personali sensibili riguardanti una persona, che è semplicemente coinvolta in un procedimento, sono accessibili al pubblico immediatamente o in corso d'inchiesta, prima ancora che una decisione sia resa (con riserva del caso previsto in DTF 128 II 407 seg., richiesta di ritrasmettere contemporaneamente le informazioni alle autorità penali estere; consid. 2 e 3).
Principio della proporzionalità. Elementi sufficienti per sospettare di eventuali irregolarità sul mercato durante un periodo sensibile (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 128 II 407

Artikel: Art. 38 cpv. 2 LBVM