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Regesto

Art. 173 num. 1 e 2, 177 cpv. 1 CP.
1. Queste disposizioni non presuppongono che l'autore designi per nome la vittima; basta che, secondo le circostanze, si possa riconoscere la persona alla quale l'allegazione si riferisce (consid. 1).
2. Per giudicare se una allegazione č lesiva dell'onore, bisogna basarsi sul senso che deve attribuirle l'ascoltatore imparziale.
3. Il rimprovero mosso ad un farmacista di violare i doveri della propria condizione non lede solo la sua dignitā professionale, ma anche la sua reputazione di uomo onorabile (consid. 2).
4. L'intenzione di offendere non č un elemento costitutivo della diffamazione; basta che l'autore si renda conto che la sua allegazione lede l'onore, e che, ciononostante, la profferisca (consid. 3).
5. Difficoltā inerenti alla prova non rendono lecita una allegazione lesiva dell'onore (consid. 4).