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Regesto

Art. 4 Cost., obbligo di motivare; principio "nulla poena sine lege".
1. Dall'art. 4 Cost. risulta per le autorità l'obbligo fondamentale di motivare le proprie decisioni. L'ampiezza della motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata ed applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 2).
2. Il principio "nulla poena sine lege" è violato laddove l'autorità esecutiva vieti e punisca un comportamento che il legislatore non ha inteso proibire (consid. 3).

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Artikel: Art. 4 Cost.

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